Art. 123
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 17 aprile 1937. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 124 T. U. 1926).
[2]Le guide, gli interpreti, i corrieri e i portatori alpini devono ottenere la licenza del questore.
[3]Oltre quanto e' disposto dall'art. 11, la licenza puo' essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralita' pubblica o il buon costume.
[4]La concessione della licenza e' subordinata all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 17 aprile 1937 · versione 0 su Normattiva