Art. 123

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[1](Art. 124 T. U. 1926).

[2]Le guide, gli interpreti, i corrieri e i portatori alpini devono ottenere la licenza del questore.

[3]Oltre quanto e' disposto dall'art. 11, la licenza puo' essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralita' pubblica o il buon costume.

[4]La concessione della licenza e' subordinata all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 17 aprile 1937 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art123 · fonte su Normattiva