Art. 123

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[1](Art. 124 T. U. 1926).

[2]((Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci e' necessario ottenere la licenza del questore)).

[3]Oltre quanto e' disposto dall'art. 11, la licenza puo' essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralita' pubblica o il buon costume.

[4]La concessione della licenza e' subordinata all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il Regio D.L. 18 gennaio 1937, n. 448, convertito, senza modificazioni, dalla L. 17 giugno 1937, n. 1249 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 123 della legge di P.S. 18 giugno 1931-IX, n. 773, non si applicano ai corrieri provenienti dall'estero in accompagnamento di stranieri, per i quali sara' sufficiente una attestazione dell'autorita' consolare italiana del paese di provenienza".

Testo vigente dal 31 dicembre 1971 al 13 settembre 1977 · versione 40 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art123 · fonte su Normattiva