Art. 124
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[1](Art. 125 T. U. 1926).
[2]Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 121 senza licenza del questore.
[3]In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, la licenza agli stranieri puo' essere conceduta dall'autorita' locale di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977 · versione 0 su Normattiva