Art. 124

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[1](Art. 125 T. U. 1926).

[2]Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 121 senza licenza del questore.

[3]In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, la licenza agli stranieri puo' essere conceduta dall'autorita' locale di pubblica sicurezza. 44a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

44a

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 13) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124".

Testo vigente dal 13 settembre 1977 al 15 dicembre 1981 · versione 45 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art124 · fonte su Normattiva