Art. 124

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1981 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 125 T. U. 1926).

[2]Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 121 senza licenza del questore.

[3]In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, la licenza agli stranieri puo' essere conceduta dall'autorita' locale di pubblica sicurezza. 44a 47

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

44a

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 13) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124".

L. 24 novembre 1981, n. 689

47

La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera b)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, nella parte non abrogata dall'articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398".

Testo vigente dal 15 dicembre 1981 al 6 maggio 1998 · versione 48 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art124 · fonte su Normattiva