Art. 167

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 8 luglio 1956. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 169 T. U. 1926).

[2]Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla Commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunziato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.

[3]L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia e' fondata.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 8 luglio 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art167 · fonte su Normattiva