Art. 167
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[1](Art. 169 T. U. 1926).
[2]Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla Commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunziato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.
[3]L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia e' fondata.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 8 luglio 1956 · versione 0 su Normattiva