Art. 17-ter
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1994 al 31 maggio 1995. Leggi il testo vigente →
[1]((1. Quando e' accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attivita' soggette ad autorizzazione, al questore.
[2]2. Nei casi in cui e' avvenuta la contestazione immediata della violazione, e' sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale.
[3]3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' indicata al comma 1 ordina con provvedimento motivato la cessazione dell'attivita' condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'attivita' autorizzata.
[4]4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attivita' non autorizzata e' ordinata immediatamente dal questore.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480
58Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".
Testo vigente dal 5 agosto 1994 al 31 maggio 1995 · versione 59 su Normattiva