Art. 172

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[1](Art. 174 T. U. 1926).

[2]La Commissione prescrive, inoltre, all'ammonito, di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina piu' presto di una data ora, di non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 8 luglio 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art172 · fonte su Normattiva