Art. 30
[1](Art. 29 T. U. 1926).
[2]Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
[3]1° le armi proprie, cioe' quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
[4]2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gaz asfissianti o accecanti.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva