Art. 39
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[1](Art. 38 T. U. 1926).
[2]Il prefetto ha facolta' di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 5 novembre 2013 · versione 0 su Normattiva