Art. 69
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[1](Art. 68 T. U. 1926).
[2]Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e' vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977 · versione 0 su Normattiva