Art. 72

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[1](Art. 71 T. U. 1926).

[2]Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza e' subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformita' alle leggi speciali.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art72 · fonte su Normattiva