Art. 79

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[1](Art. 77 T. U. 1926).

[2]E' vietato l'impiego di fanciulli minori di anni quindici in spettacoli di varieta', nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico, tranne che in rapresentazioni di opere liriche o drammatiche.

[3]Il divieto e' esteso ai minori di anni sedici per gli esercizi di acrobatismo, per i giuochi di forza e per ogni altro esercizio pericoloso.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 12 maggio 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art79 · fonte su Normattiva