Art. 79
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 12 maggio 1934. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 77 T. U. 1926).
[2]E' vietato l'impiego di fanciulli minori di anni quindici in spettacoli di varieta', nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico, tranne che in rapresentazioni di opere liriche o drammatiche.
[3]Il divieto e' esteso ai minori di anni sedici per gli esercizi di acrobatismo, per i giuochi di forza e per ogni altro esercizio pericoloso.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 12 maggio 1934 · versione 0 su Normattiva