Art. 99
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[1](Art. 97 T. U. 1926).
[2]Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza, la licenza e' revocata.
[3]La licenza e', altresi', revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorita' di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.
[4]Tale termine non puo' essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 7 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva