Art. 99

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[1](Art. 97 T. U. 1926).

[2]Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza, la licenza e' revocata.

[3]La licenza e', altresi', revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorita' di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

[4]Tale termine non puo' essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 7 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art99 · fonte su Normattiva