Art. 22

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[1](Art. 3, 2°, 3°, 4° e 5° comma, della legge 11 gennaio 1951, n. 25)

[2]In caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati, per i redditi di categoria A, di categoria B e di categoria C/1 del 10 per cento, salvo la facolta' dell'Ufficio di rettificarli. Chi omette di presentare la dichiarazione e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 100.000, con la riduzione di un terzo per i casi lievi ed il raddoppio per i casi gravi, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per le singole imposte, dalle disposizioni vigenti nei casi di mancata e infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio. La detta ammenda verra' raddoppiata in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata. Il decreto o la sentenza di condanna, divenuti definitivi, verranno pubblicati gratuitamente per estratto ne foglio annunci legali.

Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 24 gennaio 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-05;573~art22 · fonte su Normattiva