Art. 22
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[2]In caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati, per i redditi di categoria A, di categoria B e di categoria C/1 del 10 per cento, salvo la facolta' dell'Ufficio di rettificarli. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1956, N. 1)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1956, N. 1)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1956, N. 1)).
Testo vigente dal 24 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960 · versione 3 su Normattiva