Art. 22

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 3, 2°, 3°, 4° e 5° comma, della legge 11 gennaio 1951, n. 25)

[2]In caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati, per i redditi di categoria A, di categoria B e di categoria C/1 del 10 per cento, salvo la facolta' dell'Ufficio di rettificarli. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1956, N. 1)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1956, N. 1)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1956, N. 1)).

Testo vigente dal 24 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-05;573~art22 · fonte su Normattiva