Art. 72 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1) Attivita' illecite
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E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. E' altresi' vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 6 giugno 1993 · versione 0 su Normattiva