Art. 18
[1]Provvedimenti relativi al movimento del personale degli stabilimenti ausiliari.
[2]I provvedimenti relativi al movimento, pel servizio del lavoro, del personale addetto o da adibire a stabilimenti ausiliari sono adottati dal Ministero delle corporazioni, di intesa con il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, o dai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, sentite le competenti delegazioni del Sottosegretariato predetto.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva