Art. 18

[1]Provvedimenti relativi al movimento del personale degli stabilimenti ausiliari.

[2]I provvedimenti relativi al movimento, pel servizio del lavoro, del personale addetto o da adibire a stabilimenti ausiliari sono adottati dal Ministero delle corporazioni, di intesa con il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, o dai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, sentite le competenti delegazioni del Sottosegretariato predetto.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art18 · fonte su Normattiva