Art. 23
[1]Mancata presentazione alle chiamate di controllo.
[2]Chiunque non ottempera, senza giusto motivo, alle chiamate di controllo disposte a' sensi dell'art. 20 e' punito con l'ammenda fino a lire trecento.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva