Art. 8

[1]Cessazione della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro.

[2]Il cittadino cessa dalla condizione di mobilitato per il servizio del lavoro;

  • a)per smobilitazione dell'ente da cui dipende, salvo il caso previsto dal primo comma dell'art. 5;
  • b)per licenziamento;
  • c)per accoglimento di richiesta da esso avanzata.

[3]Sulla proposta di licenziamento o sulla richiesta di cessazione dal servizio del lavoro decide l'organo di assegnazione, sentita, l'Amministrazione che esercita la vigilanza sul funzionamento dell'ente. Tuttavia, ove ricorrano motivi disciplinari, di gravita' tale da rendere improseguibile il rapporto di lavoro, il licenziamento puo' essere deciso ed attuato direttamente dall'ente presso il quale il mobilitato presta servizio.

[4]Nei riguardi dei cittadini mobilitati per il servizio del lavoro presso il Partito Nazionale Fascista e le Amministrazioni statali, la facolta' di procedere al licenziamento e di decidere sulla richiesta di cessazione dal servizio del lavoro spetta all'Amministrazione interessata; nei riguardi dei dipendenti degli stabilimenti ausiliari, la facolta' suddetta spetta al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art8 · fonte su Normattiva