Art. 5
[1]Acquisto della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro.
[2]Assumono la condizione di mobilitato per il servizio del lavoro i cittadini che abbiano ricevuto l'ordine di prestare anche temporaneamente la propria opera a' sensi dell'art. 2 del presente testo unico.
[4]Gli effetti del provvedimento decorrono dalla data della sua comunicazione.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva