Art. 110
[1](Art. 116 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]I Comuni che deliberino di contrarre mutui indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti e che intendano ottenere dallo Stato il concorso nel pagamento degli interessi, debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Regio Provveditorato agli studi, a corredo della domanda, i seguenti documenti:
- a)copia autentica del contratto di mutuo stipulato con l'istituto mutuante. In tali contratti deve essere stabilito il periodo di ammortamento del mutuo e la quota costante da versare dall'ente mutuatario. A garanzia dell'ammortamento dei mutui non puo' in nessun caso stabilirsi una garanzia reale sugli immobili per i quali si chiede il concorso dello Stato;
- b)copia del verbale di deliberazione dell'Amministrazione del Comune con la quale si chiede il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi del mutuo e si assume l'obbligo di mantenere l'edificio in perpetuo ad uso scolastico e di cedere gratuitamente agli insegnanti l'uso degli alloggi costruiti a tale scopo.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva