Art. 115

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[1](Art. 1 [79] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

[2]Ogni anno in apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione e' stanziato, con decreto del ministro per le finanze di concerto con quello per la pubblica istruzione, un apposito fondo destinato a sussidiare gli Enti delegati, di cui al paragrafo 3°, capo II del titolo II, per la costruzione di piccoli edifici scolastici rurali per le scuole non classificate, alle condizioni e con le modalita' stabilite con sua ordinanza dal ministro per la pubblica istruzione.

[3]L'ammontare di detto fondo e' calcolato in ragione di L. 1700 per ogni scuola non classificata che funzioni nell'anno e che provenga da sclassificazioni ordinate dai Regi provveditori, a cominciare dall'esercizio finanziario 1926-27.

[4]Il sussidio per ogni edificio non puo' superare L. 25,000.

[5]Le somme non erogate in un esercizio si accrescono allo stanziamento dell'esercizio successivo.

[6]L'edificio sara' di proprieta' comunale e destinato in perpetuo ad esclusivo uso scolastico.

Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 19 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art115 · fonte su Normattiva