Art. 121
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[1](Art. 126 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Gli esami di concorso consistono:
- a)nello svolgimento scritto di un tema di pedagogia;
- b)in un esame orale.
[3]Alle prove orali sono ammessi soltanto i candidati approvati nell'esame scritto.
[4]La valutazione dei titoli ha luogo nei riguardi dei soli concorrenti che hanno superato la prova orale. Speciale valutazione viene data al servizio militare prestato in reparti combattenti.
[5]Il regolamento determina le materie degli esami orali, il minimo di voti per l'approvazione alle prove scritte e orali, i titoli valutabili nonche' le norme per tale valutazione e tutte le altre relative alle operazioni di concorso.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 22 settembre 1933 · versione 0 su Normattiva