Art. 13
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[1](Art. 14 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]((Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il Regio provveditore agli studi ne affida la supplenza a quello dei direttori didattici della provincia che ritenga piu' idoneo.
[3]Il direttore didattico, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dalla direzione del proprio circolo. Al medesimo sara' corrisposta, per la durata dell'incarico, una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti agli ispettori scolastici di grado ottavo e l'ammontare degli assegni da lui effettivamente percepiti.
[4]Quando un circolo di direzione didattica sia temporaneamente privo del titolare, il Regio provveditore agli studi ne affida la supplenza ad uno dei maestri titolari della provincia, preferibilmente abilitato alla vigilanza scolastica, che egli ritenga piu' idoneo.
[5]Il maestro, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dall'insegnamento. Al medesimo, per la durata dell'incarico, sara' corrisposta una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti ai direttori didattici (grado nono) e l'ammontare degli, assegni da lui effettivamente percepiti.
[6]Le retribuzioni di cui ai precedenti comma 2° e 4° non sono dovute quando si tratti di supplenza per ordinario congedo del titolare.
[7]Le dette retribuzioni gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici)).
Testo vigente dal 27 luglio 1944 al 1 marzo 1953 · versione 24 su Normattiva