Art. 131
[1](Art. 133 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]La nomina dell'insegnante straordinario ha la durata di un triennio a titolo di prova. Compiuto il triennio, acquista carattere di stabilita', salvo che il maestro sia stato, prima della scadenza del triennio, licenziato per ragioni didattiche. La deliberazione di licenziamento deve essere notificata giudizialmente al maestro.
[3]Il licenziamento dei maestri dei Comuni autonomi deve essere preceduto dal parere conforme del Regio provveditore agli studi, e la deliberazione deve contenere, a pena di nullita', questo parere motivato.
[4]In tutti i casi, finche' non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso gerarchico eventualmente proposto dal maestro contro il suo licenziamento, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si puo' provvedere al posto che in via provvisoria.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva