Art. 141

[1](Art. 142 e 143 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 9 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

[2]I maestri dipendenti dal R. Provveditorato possono essere trasferiti da uno ad altro ruolo regionale su loro domanda, col consenso del Regio provveditore da cui dipendono.

[3]Il maestro trasferito non perde i diritti acquisiti, anche se si trova nel triennio di prova. Salvo che vi si oppongano esigenze di servizio, deve essere accolta la domanda dell'insegnante, che abbia espresso il desiderio di trasferirsi nella localita' di nascita o di residenza della famiglia o ad essa vicina, quando a tale sede non aspirino anche altri insegnanti, applicandosi in tal caso l'art. 144.

[4]Per i trasferimenti, di cui al presente articolo, viene riservato un quinto dei posti vacanti.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art141 · fonte su Normattiva