Art. 136
[2]L'insegnante puo' ottenere, per ragioni di salute, congedi per non oltre due mesi in ciascun anno scolastico.
[3]Se l'assenza dalla scuola si prolunga per oltre 10 giorni l'insegnante e' tenuto ad esibire certificato medico.
[4]Durante l'assenza per ragioni di salute il maestro ha diritto allo stipendio intero.
[5]Decorsi i due mesi di assenza, l'insegnante che non e' in grado di riprendere servizio, puo' far domanda di essere collocato in aspettativa per motivi di salute. L'aspettativa non puo' eccedere i due anni; cessa col cessare della causa.
[6]All'aspettativa per motivi di salute, quando sia stata concessa per la durata massima, non puo' seguire l'aspettativa per motivi di famiglia a meno che non concorrano circostanze gravi ed eccezionali, delle quali e' giudice insindacabile l'autorita' competente. Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.
[7]Durante l'aspettativa il maestro ha diritto a meta' dello stipendio.
[8]Durante l'assenza o l'aspettativa l'autorita' scolastica governativa o comunale puo' accertare, sempre che creda, la sussistenza del male mediante visita fiscale.
[9]Salvo i casi di assoluta necessita', il maestro non puo' assentarsi dalla scuola prima di aver ottenuto il congedo o l'aspettativa.
[10]Il congedo e' accordato dal direttore o dal podesta' secondo che trattasi di maestri del ruolo regionale o comunale; l'aspettativa e' concessa dal R. provveditore o dal podesta'. 20
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni dalla L. 3 gennaio 1939, n. 1, ha disposto (con l'art. 31, comma 4) che "Alle insegnanti di ruolo delle scuole elementari e a quelle delle Regie scuole magistrali e delle annesse classi del grado preparatorio il congedo previsto dall'art. 136 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e dall'art. 14 del R. decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1604, e' concesso per la durata di due mesi e mezzo quando dipenda da gravidanza e da puerperio".
Testo vigente dal 13 gennaio 1939, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva