Art. 137

[1](Art. 8 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

[2]Alla continuita' dell'insegnamento, nei casi di assenza del maestro per congedo o per aspettativa, si provvede per mezzo di supplenti, da nominarsi a norma del regolamento.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art137 · fonte su Normattiva