Art. 137
[1](Art. 8 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).
[2]Alla continuita' dell'insegnamento, nei casi di assenza del maestro per congedo o per aspettativa, si provvede per mezzo di supplenti, da nominarsi a norma del regolamento.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva