Art. 161
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[1](Art. 163 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Ai Comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole ed hanno un proprio regolamento scolastico per l'assegnazione delle pensioni, sono devolute le ritenute o le quote di contributo versate alle Casse pensioni governative e comunali, per gl'insegnanti elementari e i direttori didattici in servizio nelle scuole da essi amministrate, che ne facciano domanda.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 3 febbraio 1931 · versione 0 su Normattiva