Art. 162
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[1](Art. 164 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]I Comuni di cui all'articolo precedente applicheranno ai maestri e ai direttori per tutti gli anni di servizio utili, comunque prestati alle dipendenze dei Comuni o dello Stato, quello dei propri regolamenti scolastici sulle pensioni che e' piu' favorevole.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 3 febbraio 1931 · versione 0 su Normattiva