Art. 171
[1](Art. 166 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]L'istruzione dei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di eta' e' obbligatoria.
[3]Nessuno puo' essere iscritto alla prima classe elementare in qualita' di allievo regolare, se non ha raggiunto l'eta' di sei anni.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva