Art. 176

[1](Art. 171 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Con decreti Reali di concerto tra il ministro della pubblica istruzione e il ministro dell'interno sara' determinato quali degli istituti che provvedono all'educazione dei ciechi e dei sordomuti debbano accogliere gli scolari obbligati in virtu' dell'articolo precedente, la misura dei contributi che lo Stato paghera' agli istituti privati che assumono tale cura, le trasformazioni da apportarsi agli statuti dei singoli istituti ed all'ordinamento didattico di essi, perche' possano rispondere ai nuovi compiti loro assegnati dalla legge.

[3]Agli istituti di cui al comma precedente possono essere annessi speciali giardini d'infanzia.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art176 · fonte su Normattiva