Art. 186
[1](Art. 181 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]I datori di lavoro sono assoggettati ad una ammenda doppia di quella stabilita nell'articolo precedente per ogni fanciullo inadempiente all'obbligo scolastico, che sia occupato nella loro azienda.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva