Art. 195
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[1](Art. 3. R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).
[2]La pagella scolastica e' fornita dal Provveditorato generale dello Stato in tipo unico secondo il modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione. Essa e' posta in vendita al prezzo di L. 5 presso le rivendite di generi di privativa.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 20 agosto 1929 · versione 0 su Normattiva