Art. 200
[1](Art. 8 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).
[2]La pagella scolastica e' ritirata dal maestro all'atto della inscrizione dell'alunno e conservata a disposizione delle famiglie che possono chiederla per visione o in caso di trasferimento dell'alunno ad altra scuola. Chiuso il periodo degli esami la pagella, debitamente riempita con le notizie riguardanti gli esami stessi, e' riconsegnata all'interessato.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva