Art. 230

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1928 al 18 febbraio 1992. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 211 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 22 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

[2]Ad una delle Facolta' mediche del Regno e' affidato con decreto Reale il compito di promuovere gli studi relativi alla morfologia, fisiologia e psicologia delle varie costituzioni umane in rapporto alle anomalie della crescenza infantile.

[3]L'incarico suddetto ha la durata di tre anni ed e' riconfermabile.

[4]La Facolta' di cui al 1° comma propone al Ministero dell'istruzione le norme per l'assistenza ai fanciulli anormali e la organizzazione delle classi differenziali; da' parere sulle domande di sussidio; controlla, mediante tecnici di sua scelta, le scuole differenziali per anormali.

[5]Resta in facolta' del Ministero della pubblica istruzione di concedere sussidi ad istituzioni esistenti al 14 ottobre 1925, che prestino opera per l'educazione e l'istruzione degli anormali.

[6]Per le spese di assistenza educativa agli anormali nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e' stanziata annualmente la somma di L. 500,000.

[7]I Comuni versano allo stesso fine, ai patronati scolastici, una somma annua di L. 100 per ogni alunno che presenti, a giudizio tecnico, anormalita' di sviluppo, suscettibile di correzione e miglioramento mediante speciale assistenza educativa.

[8]Tale somma puo' essere aumentata in rapporto a speciali inderogabili esigenze locali dell'educazione differenziale mediante convenzioni da stipulare fra patronato e Comune.

Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 18 febbraio 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art230 · fonte su Normattiva