Art. 230
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[2]Ad una delle Facolta' mediche del Regno e' affidato con decreto Reale il compito di promuovere gli studi relativi alla morfologia, fisiologia e psicologia delle varie costituzioni umane in rapporto alle anomalie della crescenza infantile.
[3]L'incarico suddetto ha la durata di tre anni ed e' riconfermabile.
[4]La Facolta' di cui al 1° comma propone al Ministero dell'istruzione le norme per l'assistenza ai fanciulli anormali e la organizzazione delle classi differenziali; da' parere sulle domande di sussidio; controlla, mediante tecnici di sua scelta, le scuole differenziali per anormali.
[5]Resta in facolta' del Ministero della pubblica istruzione di concedere sussidi ad istituzioni esistenti al 14 ottobre 1925, che prestino opera per l'educazione e l'istruzione degli anormali.
[6]Per le spese di assistenza educativa agli anormali nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e' stanziata annualmente la somma di L. 500,000.
[7]I Comuni versano allo stesso fine, ai patronati scolastici, una somma annua di L. 100 per ogni alunno che presenti, a giudizio tecnico, anormalita' di sviluppo, suscettibile di correzione e miglioramento mediante speciale assistenza educativa.
[8]Tale somma puo' essere aumentata in rapporto a speciali inderogabili esigenze locali dell'educazione differenziale mediante convenzioni da stipulare fra patronato e Comune.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 18 febbraio 1992 · versione 0 su Normattiva