Art. 233

[1](Art. 214 e 215 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]L'ispettore onorario ha le seguenti attribuzioni:

[3]1° presta il suo concorso morale in vantaggio delle opere integrative della scuola nelle zone in cui esse abbiano minore efficienza;

[4]2° coordina le varie opere integrative, che mirano a fini analoghi, in modo che i mezzi della beneficenza pubblica ed i sussidi dello Stato e degli altri enti siano ripartiti fra le istituzioni piu' meritevoli;

[5]3° esegue, per incarico delle autorita' scolastiche, inchieste sulle condizioni e il valore delle varie iniziative nel campo delle istituzioni prescolastiche, complementari o post-scolastiche;

[6]4° promuove la compilazione di speciali guide tecniche per i maestri e di pubblicazioni adatte a collegare intimamente tutti gli altri sforzi diretti a mantenere e a consolidare l'efficacia educativa della scuola nazionale.

[7]Gli ispettori onorari possono essere riuniti in gruppi tecnici distrettuali o nazionali, secondo la tabella allegato H.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art233 · fonte su Normattiva