Art. 57
[1](Art. 20 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).
[2]I contributi dovuti dai Comuni ai sensi dell'art. 55 sono versati in apposito capitolo della parte ordinaria (entrate effettive) dello stato di previsione dell'entrata, e la spesa per stipendi e retribuzioni al personale insegnante e' integralmente stanziata nella parte ordinaria (spese effettive) dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva