Art. 81

[1](Art. 1 [71] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

[2]Le eventuali economie sulla somma fissa concessa agli Enti delegati sul bilancio dello Stato per la gestione di ogni scuola non classificata, quali risultano dal conto finale riveduto dal Ministero, sono versate all'Erario.

[3]Il ministro per le finanze provvede ad iscrivere nel bilancio della spesa per la pubblica istruzione una uguale somma destinata alla preparazione dei maestri per il migliore funzionamento delle scuole gestite dagli Enti delegati. Il Ministero della pubblica istruzione sovvenzionera' con detto fondo quelle iniziative che saranno prese, allo scopo, dagli Enti stessi.

[4]Allo stesso capitolo dell'entrata, ed in conseguenza, allo stesso capitolo della spesa, saranno imputate le somme che enti pubblici e privati versino allo Stato con la specifica destinazione, di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art81 · fonte su Normattiva