Art. 90

[1](Art. 80 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Le scuole sussidiate sono aperte da privati, con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi dove non esista alcun'altra scuola e sono mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art90 · fonte su Normattiva