Art. 1 — (L) Oggetto
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[1]Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'. (L) Si considera opera pubblica o di pubblica utilita' anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettivita' di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L) I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (L) Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)
[2]--------------- Nota redazionale Il testo delle premesse e' riportato gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 16 agosto 2001 al 6 febbraio 2003 · versione 0 su Normattiva