Art. 1
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[1]TESTO UNICO DELLE NORME SUGLI ASSEGNI FAMILIARI
[3]Gli assegni familiari previsti dal presente testo unico spettano, per i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico indicate nei successivi articoli 3 e 8, ai capi-famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della Repubblica, qualunque ne sia l'eta', il sesso e la nazionalita'. Sono compresi fra i prestatori di lavoro indicati al precedente comma i soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' e degli enti stessi. Gli assegni non spettano per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 30 settembre 1956 · versione 0 su Normattiva