Art. 21

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[1](Art. 7 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

[2]In seno alla stessa famiglia non e' concesso, per ciascuna persona a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni. Nell'ambito della stessa famiglia non e' ammesso il cumulo degli assegni con la maggiorazione per carichi familiari dell'indennita' di disoccupazione, ma sara' solo corrisposto il piu' favorevole dei due trattamenti.

Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 6 novembre 1968 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art21 · fonte su Normattiva