Art. 23

(Art. 10 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1043 - Art. 15 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). ((Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. La prescrizione e' interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione e' interrotta altresi' dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro)).

Testo vigente dal 3 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art23 · fonte su Normattiva