Art. 3
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[1](Art. 28 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
[2]Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli, si considerano come capi-famiglia:
- a)il padre;
- b)la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli, o che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato e non usufruente di indennita' di disoccupazione, o in servizio militare sempreche' non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perche' colpito da provvedimenti di polizia. Si considerano altresi' capi-famiglia:
- a)i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidita' permanente al lavoro del loro padre, sempreche' la madre non fruisca di assegni familiari;
- b)i prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, nonche' quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, per i casi di cui al secondo comma, i fratelli o sorelle o nipoti e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 17 luglio 1980 · versione 0 su Normattiva