Art. 34
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[1](Art. 4 L. 6 agosto 1940, n. 1278).
[2]Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sara' stabilito a quale dei settori indicati nell'art. 33 si debbano aggregare, agli effetti del presente testo unico, i datori di lavoro che non rientrino tra le categorie elencate dall'articolo precitato ne' tra gli enti contemplati dagli articoli 79 a 81. Il decreto di attribuzione di cui al comma precedente obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni relative agli assegni familiari applicabili per il settore cui vengono aggregati.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961 · versione 0 su Normattiva