Art. 4
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[2]Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di eta' inferiore ai 14 anni compiuti per i prestatori di lavoro aventi la qualifica di operaio e di eta' inferiore ai 18 anni compiuti per gli impiegati. Il limite di eta' di 14 anni di cui al precedente comma e' elevato a 18 anni per i settori dell'industria, dell'artigianato, della lavorazione della foglia del tabacco, del commercio e delle professioni ed arti, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, qualora i figli, salvo quanto e' previsto dall'art. 10, siano conviventi con i genitori e a loro carico e non svolgano attivita' comunque retribuita. In ogni caso gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola professionale o media od universitaria e non presti lavoro retribuito. Per i figli e le persone equiparate a carico i quali si trovino per grave infermita' fisica o mentale nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'. Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961 · versione 0 su Normattiva