Art. 4
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(Artt. 10 e 11 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 6 L. 15 febbraio 1952, n. 80 - Art. 15 L. 19 gennaio 1955, n. 25). Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di eta' inferiore ai 14 anni compiuti per i prestatori di lavoro aventi la qualifica di operaio e di eta' inferiore ai 18 anni compiuti per gli impiegati. ((Il limite di eta' di 14 anni di cui al precedente comma e' elevato a 18 anni qualora i figli, salvo quanto e' previsto dall'articolo 10, siano a carico dei genitori e non svolgano attivita' comunque retribuita. Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequenti l'Universita')). Per i figli e le persone equiparate a carico i quali si trovino per grave infermita' fisica o mentale nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'. Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.
Testo vigente dal 19 ottobre 1961 al 4 marzo 1974 · versione 9 su Normattiva