Art. 4
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(Artt. 10 e 11 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 6 L. 15 febbraio 1952, n. 80 - Art. 15 L. 19 gennaio 1955, n. 25). ((Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di eta' inferiore a 18 anni compiuti. Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', qualora frequenti l'universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti. Per i figli e le persone equiparate a carico che si trovino per grave infermita' fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta')).
Testo vigente dal 4 marzo 1974 al 1 luglio 1984 · versione 22 su Normattiva